Con riguardo alla violazione degli art 93, 94,95 DPR 06.06.2001 n. 380 relativamente alla costruzione di una pensilina in legno con copertura in coppi, in zona sismica, senza preventiva denuncia dei lavori alle competenti autorità e alla violazione degli art. 633 e 639 bis c.p. per l’occupazione di una piccolissima area di proprietà del comune, mediante la realizzazione dei lavori di rifacimento e sistemazione di una scala esterna esistente, Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2019, disponeva, che gli imputati dovessero essere assolti, ex art. 131 bis c.p, stante la particolare tenuità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma in relazione alla tipologia di intervento effettuato e alle modalità con le quali lo stesso era stato realizzato.