La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 797/2017 rilevava d’ufficio l’improcedibilità della domanda azionata per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione, sulla base dell’ingiustificata mancata partecipazione personale della parte istante e dell’assenza di qualsisi tentativo, da parte del mediatore, di ottenere la presenza.
Ad avviso della Corte in base all’art. 8 del D.lgv. 28/2010 l’obbligo di preventiva mediazione poteva ritenersi osservato solo in caso di presenza personale della parte o di un suo delegato, diverso dal difensore, posto che lo scopo della mediazione è quello di riattivare la comunicazione tra i soggetti in conflitto e metterli nelle condizioni di verificare una soluzione concordata.